Forniti chiarimenti sull’acquisto autovettura con aliquota ridotta ed esibizione della documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all’acquisto (Agenzia delle Entrate – Risposta 01 febbraio 2021, n. 69). Nel caso di specie, il contribuente ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente Commissione medica.
Qualche mese dopo, ottenuta la suddetta documentazione, ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate conferma in merito alla possibilità per il rivenditore di emettere la predetta nota di credito e conseguentemente di ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.
Ai fini dell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.
Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, mediante la esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota iva ridotta.
In tale ipotesi il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito è preclusa alla società venditrice poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione veicolo.
Nel caso in esame, la società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del Dpr n. 633 del 1972, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.