Prorogato di un anno (dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022) l’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore (art. 66, co. 1, D.L. n. 77/2021). Ai sensi dell’art. 101, co. 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili entro il 31 maggio 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Inizialmente, il suddetto termine era previsto al 31 ottobre 2020, successivamente posticipato al 31 marzo 2021 dall’art. 1, comma 4-novies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con modif. in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere dal 4 dicembre 2020, poi nuovamente prorogato dall’art. 14, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 23 marzo 2021.
Con la modifica apportata dall’art. 66, co. 1, del Decreto Semplificazioni, a decorrere dal 1° giugno 2021, l’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore è differito di un anno, al 31 maggio 2021.