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Agevolazione prima casa: per fruire del beneficio su un secondo acquisto bisogna prima vendere

1 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La contribuente che ha acquistato con il coniuge una casa familiare beneficiando dell’agevolazione prima casa e che successivamente a separazione consensuale, con abitazione rimasta in uso al marito, decide di acquistare una nuova abitazione adibita a residenza propria e dei propri figli, non può fruire dell’agevolazione prima casa se non vende la propria quota della casa ex coniugale entro il termine di un anno dalla date del secondo acquisto (Agenzia Entrate – risposta 30 settembre 2021, n. 634).

In relazione al caso di specie, la contribuente ritiene che la decadenza dai benefici prima casa per il secondo acquisto agevolato, non debba trovare applicazione nel caso in cui, acquistata la casa coniugale da parte dei due coniugi beneficiando delle agevolazioni in esame, la stessa venga poi assegnata in sede di separazione o divorzio all’ex coniuge.
La contribuente ritiene, infatti, che al coniuge separato, che esce definitivamente dalla casa coniugale in seguito alla irreversibile crisi coniugale, regolamentata in sede giudiziale, non debba in alcun modo essere preclusa la possibilità di richiedere l’agevolazione prima casa per l’acquisto di un altro immobile che venga dallo stesso adibito ad abitazione familiare, atteso che il coniuge non assegnatario della casa familiare ha la mera titolarità di una quota di un’abitazione che non può utilizzare. Ciò equivale ad avere un immobile inidoneo a soddisfare quelle esigenze abitative che sono a fondamento della norma agevolativa.

A riguardo, invece, l’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la presunta inidoneità dell’immobile in oggetto pre-posseduto a soddisfare quelle esigenze abitative, quale elemento rilevante per impedire la decadenza del beneficio prima casa.

Pertanto, considerata la titolarità in capo al contribuente del diritto di proprietà di altra casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni in esame, lo stesso dovrà procedere alla alienazione della quota in sua proprietà della casa pre-posseduta, al fine di non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita per il secondo acquisto.

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