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Ammortizzatori per COVID-19, le modalità operative per beneficiare del differimento termini

18 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi (Inps, messaggio 16 giugno 2021, n. 2310)

Come noto, la legge di conversione del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, tra l’altro, un differimento al 30 giugno 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n. 18/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Nello specifico, rientrano nel differimento dei termini tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali e territoriali intersettoriali (artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Al riguardo, in via generale, le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Di qui ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali in parola, le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, devono essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 già istituite con riferimento alle singole discipline. Per quanto attiene, invece, alle domande di accesso ai trattamenti che ricadano nei detti periodi, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, quindi per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono riproporre nuove istanze. Infine, nel caso di domande già inviate ed accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, devono trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
In ogni caso, rimane inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dalla normativa, come illustrate nella prassi emanata dall’Istituto in materia.
Non rientrano nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria (art. 11, commi 10-bis e 10-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183).
Ancora, beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di decadenza siano scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Al riguardo, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché ad eventi le cui autorizzazioni siano state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.
Dunque, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, possno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. Con riferimento, invece, ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non devono riproporne l’invio.

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