Individuate le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica e le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento di tali dati e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici nella dichiarazione pre-compilata. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 09 febbraio 2021, n. 39069). Soggetti tenuti alla trasmissione I soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni d’imposta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le comunicazioni riguardanti la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per istruzione diverse da quelle universitarie. Modalità di trasmissione I soggetti di cui sopra effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte. Tipologie di invio Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento: Termini delle trasmissioni Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’articolo 16-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall’articolo 61-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi agli oneri di cui al citato articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413 del 1991, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, venga effettuata entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Ricevute La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. Opposizione L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione pre-compilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all’Agenzia delle entrate (per l’anno 2020, l’opposizione può essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento). Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2021, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
Questi soggetti e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso. L’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è facoltativa per l’anno d’imposta 2020. Tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle restituzioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
Le due comunicazioni sopra indicate contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
a) tasse scolastiche;
b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
c) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento.
Non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.
Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari.
– Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
– Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
In casi diversi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
L’annullamento dei dati trasmessi è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.
I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate.