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Assegno di mantenimento all’ex coniuge corrisposto da soggetto non residente

9 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con la Riposta n. 93 del 9 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che si trasferisce all’estero ha diritto alla deduzione dell’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge sulla base del provvedimento dell’autorità giudiziaria se rientra tra i cd. “non residenti schumacker”; in caso contrario, l’assegno non è deducibile.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un contribuente (pensionato Inps) che intende trasferire la residenza anagrafica e fiscale in Francia e corrisponde l’assegno di mantenimento (stabilito con provvedimento del giudice in sede di separazione) all’ex coniuge residente in Italia.
L’assegno di mantenimento sarà pagato direttamente dall’Inps all’ex coniuge, decurtando l’importo dalla pensione.
Il quesito riguarda il corretto trattamento fiscale dell’assegno di mantenimento in relazione alla deducibilità dal reddito di pensione e all’incidenza dello stesso per la determinazione del reddito imponibile segnalato allo Stato francese ai fini della tassazione concorrente.

Con riferimento alla tassazione del reddito da pensione, l’Agenzia osserva che “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria” sono deducibili dal reddito complessivo.
Gli stessi assegni periodici all’ex coniuge, tuttavia, non sono ricompresi tra gli oneri deducibili ammessi dal regime di tassazione riservato alle persone fisiche non residenti.
D’altra parte, in deroga alle disposizioni di determinazione dell’Irpef dovuta dai non residenti, è previsto che nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata con le regole stabilite per i residenti, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza (cd. “non residenti Schumacker”).

Pertanto, il contribuente “non residente Schumacker” che corrisponde un assegno di mantenimento all’ex coniuge ha diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile. Diversamente, la persona fisica non residente “ordinario” non ha diritto a dedurre dal reddito imponibile gli assegni erogati all’ex coniuge.

Per quanto riguarda la tassazione del reddito, l’Agenzia osserva che si tratta di una pensione derivante dalla gestione previdenziale di lavoratori privati.
In base alla Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito opera il principio della tassazione “concorrente” della prestazione in entrambi i Paesi contraenti. Pertanto, l’INPS deve applicare la ritenuta d’imposta prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, mentre le Autorità fiscali francesi sono tenute ad eliminare la doppia imposizione in relazione alle imposte pagate a titolo definitivo in Italia.
L’imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, tuttavia il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell’imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta è pari all’imposta che dovrebbe essere pagata in Francia.

In conclusione, nel presupposto di essere fiscalmente non residente, in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia il contribuente è soggetto a tassazione sia in Italia che in Francia (cd. tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione beneficiando del credito d’imposta in Francia. Ai fini della tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti previsti per essere considerato “non residente Schumacker”, è possibile dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

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