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Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: istruzioni Inail

11 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019 ha regolamentato le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 534, L. n. 145/2018, che ha modificato alcune norme della L. n. n. 493/99, istitutiva dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Con circolare n. 6/2021, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, l’Inail riassume le istruzioni emanate in materia, nel corso degli anni anche alla luce delle novità introdotte dalla predetta legge.

Soggetti assicurati
I soggetti obbligati all’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:
– età compresa fra i 18 e i 67 anni;
– esercizio, in via esclusiva, di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.
Ai fini dell’obbligo assicurativo, per nucleo familiare deve intendersi la famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Sono da ricomprendere nell’assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.
Devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano. Sono da ricomprendere inoltre nell’assicurazione:
– i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
– i lavoratori in mobilità;
– i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà, di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
– i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell’occupazione (Naspl e Dis.Coll);
– i soggetti che svolgano un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).
Tali soggetti sono tenuti all’iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. In tali casi poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso va versato per l’intero anno.
Non sono, invece, soggetti all’assicurazione:
– coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;
– i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, così come definito dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019;
– i lavoratori utilizzati in LSU; i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa;
– i lavoratori a part-time, in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Attività tutelate
Ai fini dell’assicurazione istituita dalla legge del 3 dicembre 1999, n.493, il lavoro svolto in ambito domestico rientrante nell’ambito della tutela, è quello riconducibile allo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che fanno parte del nucleo familiare e alla cura dell’ambiente domestico dove vive il predetto nucleo familiare.
Per “ambito domestico”, si intende l’immobile di civile abitazione, ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, ovvero, nel caso di nucleo unipersonale, il singolo assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali.
Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni verificatisi nell’immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), a condizione che questo si trovi sul territorio nazionale.

Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione comprende i casi di infortunio (con esclusione delle malattie professionali) avvenuti in occasione e a causa delle attività prestate nell’ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; gli infortuni conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico; gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
Sono, altresì, esclusi dalla tutela, gli infortuni avvenuti in itinere o, comunque, al di fuori dell’ambito domestico, come delimitato dalla legge stessa.

Premi assicurativi, modalità di iscrizione e di pagamento dei premi assicurativi
In merito all’obbligo del versamento del premio assicurativo e del relativo sistema sanzionatorio nonché alle modalità di iscrizione/rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, si rinvia a quanto contenuto nella circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37.

Requisiti per il diritto alle prestazioni
Il soggetto, al momento del verificarsi dell’evento infortunistico, per avere diritto alle prestazioni, deve:
– possedere i requisiti assicurativi;
– essere in regola con l’iscrizione e il pagamento del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, essere in regola con la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti reddituali che danno diritto alle prestazioni.
Agli infortuni in ambito domestico non si applica il principio dell’automaticità delle prestazioni, come stabilito dall’art. 9, comma 3, della legge del 3 dicembre 1999, n. 493 e, pertanto, il diritto alle relative prestazioni economiche decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del premio.
La tutela assicurativa copre i soli infortuni occorsi:
– nell’ambito domestico ove dimora il nucleo familiare;
– in occasione e a causa dello svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico;
– sul territorio nazionale;
– per fatto non imputabile a calamità naturale, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
da cui sia derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018; un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 cento per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2019.
Le predette inabilità permanenti sono accertate ai sensi dell’art. 102 del Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, senza che nella specie possa applicarsi il regime introdotto dal decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 (danno biologico).

Prestazioni dell’assicurazione
In caso di infortunio spettano all’assicurato le seguenti prestazioni economiche:
– prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
– rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019);
– assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
– rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
– assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
– beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1° gennaio 2007).
Non spettano all’assicurato le quote integrative della rendita, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro e le prestazioni sanitarie, comprese cure, riabilitazione e protesi.
Ferma restando l’esclusione di prestazioni diverse da quelle sopra elencate, all’assicurato saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio sostenute per eseguire gli accertamenti specialistici prescritti dall’Istituto.

Presentazione e istruttoria della domanda per l’erogazione delle prestazioni
L’assicurato che è incorso in un infortunio domestico da cui sia derivata un’inabilità permanente compresa fra il 6 e il 100 per cento per eventi dal 1° gennaio 2019 o un’inabilità non inferiore al 27 per cento per eventi dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018, può presentare all’Inail specifica domanda per l’erogazione della prestazione economica.
La predetta domanda deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi.
La prestazione per l’assistenza personale continuativa (APC) può essere concessa d’ufficio, su parere del dirigente medico in sede di valutazione medico legale, ovvero, su richiesta del titolare della rendita all’atto della costituzione della rendita o in sede di opposizione o citazione, mediante presentazione all’Inail di specifica domanda per l’erogazione della prestazione economica.
Per la presentazione delle domande deve essere utilizzata l’apposita modulistica, compilata in ogni sua parte sia dall’assicurato che dal medico certificatore, ognuno per quanto di propria competenza.

Decisioni e comunicazioni dell’Istituto
La Sede competente alla trattazione del caso, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione delle prestazioni, provvede alla liquidazione dell’importo dovuto o, in caso di non accoglimento della stessa, alla comunicazione del rigetto all’interessato, specificandone le motivazioni nel provvedimento adottato. Il termine si sospende per l’integrazione in caso di mancanza degli elementi richiesti.

Ricorsi
Avverso il provvedimento dell’Istituto, l’assicurato può ricorrere al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, per il tramite della Sede Inail che ha adottato il provvedimento, entro il termine di 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

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