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Assoimprenditori Alto Adige: apprendistato di primo livello

20 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 6/7/2021, tra Assoimprenditori Alto Adige e ASGB, CGIL-AGB, SGBCISL, UIL-SGK, l’accordo provinciale per la disciplina dell’”Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore” nel settore dell’Industria della Provincia autonoma di Bolzano.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore in tutti settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
La durata dell’apprendistato è fissata in 36 mesi per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge provinciale 12/2012 e ss.mm.ii. e in 48 mesi per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della Legge provinciale 12/2012 e ss.mm.ii., fermo restando l’eventuale periodo di prolungamento.
Considerato che la formazione pratica in azienda è direttamente legata all’apprendimento ed alla formazione teorica presso la Scuola Professionale Provinciale, valutata la legislazione speciale vigente in Provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato venga a scadere nel corso dell’anno scolastico, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni (decorrenti dalla fine dei 36 o dei 48 mesi di durata contrattuale, fermo restando l’eventuale periodo di prolungamento o attribuire la qualifica professionale e concedere i permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato relativa all’anno scolastico in corso e per i giorni d’esame, secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione ai sensi della Legge provinciale 12/2012 e ss.mm.ii..
In caso di assenza per maternità, nonché per infortunio e malattia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente. L’apprendista è tenuto a consegnare, entro e non oltre le scadenze previste, la relativa documentazione al proprio datore di lavoro.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.
L’assunzione dell’apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro.
La retribuzione dell’apprendista è determinata in percentuale sulla retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro per l’operaio/impiegato qualificato, secondo i seguenti scaglioni di anzianità fino a conclusione del rispettivo anno scolastico:
– 1° anno di apprendistato: 45%
– 2° anno di apprendistato: 60%
– 3° anno di apprendistato: 70%
– 4° anno di apprendistato: 80%
Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso sia trascorso un periodo temporale di 12 (rispettivamente 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la valutazione positiva del relativo anno scolastico.
La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e di formazione in azienda.

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici annuali, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, bensì riceverà anche per il successivo anno la percentuale retributiva percepita nell’anno precedente (p.es. in caso di bocciatura al termine del primo anno di apprendistato all’apprendista spetterà nell’anno successivo una retribuzione pari al 45% e non al 60%).
Le Parti concordano che nell’ipotesi in cui l’apprendista aderente al fondo di previdenza complementare di categoria, ovvero, al Fondo Laborfonds aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione a tal fine prevista dal rispettivo CCNL, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.
Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile si applicano le vigenti norme di legge e le norme del CCNL del settore applicato in azienda.

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