Esenzione dall’Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 (Agenzia delle entrate – Risposta 23 luglio 2021, n. 507) A seguito delle proroghe operate dalla Commissione Europea al regime di esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia di Covid-19, in ragione del perdurare della situazione di emergenza, restano immutate la ratio e le finalità dell’agevolazione introdotta dalla originaria Decisione UE 020/491.
Pertanto, la società, che svolge l’attività di cessione e noleggio di apparecchiature biomedicali (tra cui, a titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, ecotomografo portatile, elettrocardiografo e tomografo computerizzato), nonché la fornitura di servizi di gestione, manutenzione e sicurezza delle apparecchiature biomediche, scientifiche ed informatiche e degli strumenti chirurgici e di consulenza tecnica nell’ambito dell’ingegneria biomedica anche per l’attività di progettazione, potrà usufruire del regime agevolativo, in qualità di soggetto che effettua le operazioni di importazione per conto di soggetti legittimati, anche su implicito mandato, e, del pari, con riferimento alla successiva cessione effettuata nei confronti di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e dei termini espressi nella Decisione della Commissione UE n. 2020/491.
Al riguardo, in relazione alla successiva cessione a favore dei soggetti legittimati (in relazione ai quali non corre obbligo per la scrivente di riscontrare in questa sede i presupposti di legittimazione) ALFA dovrà emettere fattura in esenzione “ai sensi della Decisione della Commissione UE n. 2020/491”. Al fine di evidenziare in fattura elettronica il titolo di esenzione, si suggerisce di valorizzare il blocco “Altri dati gestionali” compilando il campo 2.2.1.16.1 con la dicitura BENECOVID e poi il campo 2.2.1.16.2 con la dicitura Esente IVA ai sensi della Decisione UE n.2020/491.