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Bonus affitti impresa multipunto e multiattività

27 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ipotesi di imprese di commercio al dettaglio con negozi dislocati in diverse zone sul territorio nazionale (multipunto), il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal cd. “Decreto Rilancio” può essere fruito limitatamente ai punti vendita che nel mese risultano situati in zona rossa per almeno un giorno. La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese in riferimento all’intera attività svolta dalla società. (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 ottobre 2021, n. 747).

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ad imprese multipunto e multiattività.
Nella fattispecie è stato rappresentato il caso di un impresa che svolge attività sia di commercio all’ingrosso sia di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, operante con diversi punti vendita dislocati sul territorio nazionale.
Il quesito posto attiene alle modalità di verifica della condizione di calo del fatturato e dei corrispettivi in considerazione della multiattività e l’ambito territoriale di applicazione del beneficio in considerazione della plurilocalizzazione dei negozi, tenuto conto anche dei diversi provvedimenti che nel corso del mese hanno stabilito l’uscita o l’ingresso di singole regioni o province dalla zona rossa.

Sulla base della normativa di riferimento, per il caso esaminato, relativo ad impresa esercente in via non prevalente l’attività di commercio al dettaglio di confezione per adulti, tramite una pluralità di punti vendita localizzati in diverse zone del territorio nazionale, con ricavi relativi al periodo d’imposta precedente (derivati specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio) superiori a 5 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire del credito d’imposta relativamente ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (nella misura del 20 per cento e del 10 per cento).
Per quanto concerne la verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica deve essere effettuata in riferimento all’intera attività svolta dalla società.
Allorché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato, per beneficare dell’agevolazione, è necessario che la società abbia la sede operativa nelle aree del territorio nazionale definite “zona rossa”.
Il legislatore non ha disciplinato espressamente il caso di attività commerciali multipunto dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in “zone rosse, arancioni o gialle” né ha considerato la possibilità di cambiamento nel corso del medesimo mese del grado di rischio territoriale, con passaggi da zone escluse dall’agevolazione e viceversa. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta deve ritenersi ammesso limitatamente ai soli punti vendita che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
In particolare, ai fini del credito d’imposta, si considerano zona rossa:
– per il mese di ottobre 2020, le aree soggette alle corrispondenti restrizioni sia sulla base delle ordinanze del Ministero della Salute, sia sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale;
– per il mese di novembre 2020, le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate sulla base dei provvedimenti adottati secondo la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
– per il mese di dicembre 2020, le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate sulla base dei provvedimenti adottati secondo la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, dell’articolo 19-bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 e dell’articolo 1 del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 (cd. “Decreto Natale”).

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