Definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani (Ministero Salute – decreto 30 ottobre 2021). Il Ministero della Salute ha individuato i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto dall’art. 19-septies, D.L. n. 137/2020, in favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani. Il credito d’imposta spetta esclusivamente alle farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, ed è riconosciuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese ammissibili. Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e il noleggio delle seguenti apparecchiature necessarie per l’effettuazione delle prestazioni di telemedicina: Ai fini del riconoscimento del contributo le farmacie interessate devono presentare, a decorrere dal giorno 16 dicembre e fino al 31 dicembre 2021, un’apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche tramite sistema regionale. Il credito d’imposta viene riconosciuto dal Ministero della salute secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tramite il Sistema tessera sanitaria, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, previa verifica della completezza dei dati indicati e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente e nel limite delle risorse complessivamente disponibili, l’ammontare dell’agevolazione concedibile nel limite massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
– dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
– dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
– dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero della salute, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.