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Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting: le istruzioni dell’Inps

15 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per fronteggiare la diffusione del COVID-19, l’articolo 2, DL 13 marzo 2021, n. 30 dispone per il 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da infezione SARS COVID-19, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, fra questi, il comma 6 prevede l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting per i casi di sospensione della didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio verificatisi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Con circolare n. 58/2021, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione delle domande in questione e specifica requisiti, compatibilità e incompatibilità del bonus con le varie modalità lavorative e i diversi stati occupazionali di entrambi i genitori del minore, o con il godimento di altre misure di sostegno al reddito.

Il citato articolo 2 del DL 13 marzo 2021, n. 30 prevede, nel dettaglio, al comma 1, nuove tutele in materia di lavoro agile; ai commi 2 e 5, congedi per i genitori ed al comma 6 l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Bonus per servizi di baby-sitting
La possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, spetta ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni
, anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.
Il requisito della convivenza del genitore richiedente il bonus con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto.
Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Beneficiari
Il bonus per servizi di baby-sitting è applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:
– iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
– lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps;
– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.
Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti ovvero iscritti alle gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Diversamente, in caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e a una gestione speciale autonoma dell’Inps o cassa professionale autonoma, trattandosi di due gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto nella gestione speciale autonoma.

Incompatibilità
Secondo l’articolo 2, comma 7, DL n. 30/2021, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 dello stesso articolo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai citati commi 2 e 5 o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in questione.
Pertanto, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
– la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
– l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
– i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2, DL n. 30/2021.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti, analogamente, una volta effettuata, su richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori, di cui al comma 4 dell’articolo 2, non è possibile richiederne l’annullamento.
I bonus, inoltre, non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
Tuttavia, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.
Al fine di beneficiare della misura bonus per servizi di baby-sitting, l’interessato dovrà quindi certificare l’assenza delle predette circostanze ostative.

Domanda
La domanda potrà essere presentata tramite:
– APPLICAZIONE WEB,disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”;
– PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nel modello di domanda di bonus dovrà essere indicata la scuola (codice meccanografico della scuola, nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e la classe frequentata), al fine di consentire le verifiche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Erogazione del bonus
Il bonus per servizi di baby-sitting ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, rientranti nei limiti di età previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente ad essi, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.
Per poter fruire del bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore deve effettuare l’appropriazione del bonus ed effettuare la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte con le modalità che sono state dettagliate nella circolare n. 44/2020 e nel messaggio n. 2350/2020.
Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe, le quali devono essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.
Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per lo svolgimento delle prestazioni di babysitting dovranno coincidere con il periodo di infezione da SARS COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.
Come già precisato con la citata circolare n. 44/2020, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017; quindi, ai soli fini del bonus baby-sitting COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 30/2021, è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
L’Inps precisa che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari; a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado. Quindi, al momento dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia, dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Infine, si chiarisce che, qualora i prestatori siano titolari di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, l’erogazione dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus baby-sitting determina l’effetto di sospendere l’intera pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l’importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità, ecc.). Pertanto, resta preclusa la possibilità di registrazione come prestatore occasionale ai pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e ai pensionati c.d. precoci.
Si rammenta che le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

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