• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

JOB CONSULTING

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Capital gain su stock option assegnate al dipendente: trattamento tributario

8 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’Ordinanza n. 29891 del 30 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della tassazione del capital gain su stock option assegnate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, la disciplina applicabile è quella vigente alla data dell’esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell’offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29891).

IL CASO

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della maggior trattenuta d’imposta subita dal contribuente in relazione alla cessione di azioni oggetto di stock option assegnate dal datore di lavoro.
La ritenuta Irpef era stata calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente.
Il contribuente, ritenendo applicabile la disciplina delle stock option antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 03/10/2006, n. 262, ha chiesto il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l’IRPEF pagata sul differenziale “prezzo di vendita- prezzo di esercizio delle opzioni” e l’imposta sostitutiva del 12,50% applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione precedentemente effettuata.
La tesi del ricorrente era basata sul principio generale (art. 3, co. 1, L. n. 212 del 2000) secondo il quale relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Pertanto, doveva ritenersi applicabile il diverso regime agevolato delle “stock option” vigente al momento dell’assegnazione dei diritti di opzione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, ordinando il rimborso della maggiore imposta versata.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione, riconoscendo la corretta applicazione della tassazione da parte del datore di lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La questione attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione, anche in considerazione del mutamento del quadro normativo di riferimento.
La norma di riferimento è l’art. 51, comma 2, lett. g-bis) del TUIR.
Nel caso in esame, e cioè al momento dell’offerta dei diritti di opzione dalla società al dipendente sulle azioni di propria controllante (avvenuta nel 2004), la disposizione escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l’incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di opzione, scontando la tassazione prevista del 12,50% per capital gain, e l’accesso al regime agevolativo era subordinato all’esistenza di due condizioni, ossia: a) che l’ammontare corrisposto dal beneficiario per l’esercizio dell’opzione fosse “almeno pari” al valore delle azioni al momento dell’offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.
Nel corso del 2006 la disciplina è stata modificata, mantenendo le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa, ma alle quali si sono aggiunte ulteriori tre condizioni: 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l’esercitabilità dell’opzione “non prima” che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto delle stock option quando l’opzione diviene esercitabile.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Riguardo alla disciplina applicabile la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:
– in tema di determinazione del reddito imponibile, l’art. 5 della L. n. 448 del 2001, nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria, con la conseguenza che non è applicabile alle cd. “stock options” correlate all’imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente;
– in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l’imputazione della plusvalenza per le cd. “stock options”, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, non soggiace all’applicazione dell’art. 3, co. 1, della L. n. 212 del 2000, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l’imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell’affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilità delle previsioni agevolative.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato, inoltre, che ai fini della disciplina di tassazione applicabile alle stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, quello di esercizio dello stesso e quello dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli. In particolare, sul presupposto che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l’opzione venga esercitata o ceduta, la disciplina applicabile va individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l’opzione.

Nel caso in esame, al momento dell’assegnazione (ovvero dell’esercizio del diritto di opzione e del trasferimento di titolarità di azioni), avvenuta alla data del 15 dicembre 2006, la disciplina introdotta dal D.L. n. 262 del 2006 era già in vigore, e le ulteriori condizioni previste per l’accesso al regime agevolato non risultano assolte. Pertanto, deve ritenersi corretta la tassazione applicata e, conseguentemente legittimo il rifiuto al rimborso da parte del Fisco.

In conclusione, la disciplina applicabile alle stock option è quella vigente alla data dell’esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché questi, al momento dell’offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa.
Inoltre, non ricorre alcuna violazione del divieto di retroattività della norma tributaria, poiché l’operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta ad imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, e che è rimesso alla libera scelta del beneficiario, il quale può o meno esercitarlo secondo le modalità ed i tempi che riterrà opportuni, alla stregua delle proprie insindacabili valutazioni.
Esclusa, altresì, la rilevanza della rivalutazione effettuata dal contribuente, in quanto si verte in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente, mentre la rivalutazione in questione ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi. Di conseguenza, non è possibile far valere il pagamento dell’imposta sostitutiva. In proposito, anche il rischio di doppia imposizione deve ritenersi insussistente, considerato che il contribuente potrà agire comunque per il rimborso del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Approvato il Decreto “Aiuti bis”: riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

IVA: criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

JOB CONSULTING

VIA MASO DELLA PIEVE 4/F
39100 BOLZANO (BZ)

+39 0471 1726226
+39 0471 401588

jobconsulting@legalmail.it
jobconsulting@legalmail.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · JOB CONSULTING SRL · P.IVA: 02453670214

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta