Cartelle di pagamento: ulteriore sospensione dei termini e stralcio debiti fino a 5mila euro In considerazione della persistente emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il testo del DL Sostegni approvato dal Governo stabilisce, tra l’altro, un ulteriore proroga della sospensione dei termini delle attività dell’agente di riscossione (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 19 marzo 2021, n. 8) SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE Tra le misure adottate dal Governo per il sostegno alle imprese e all’economia è prevista un ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione. In particolare: B) viene previsto che si considerano tempestivi, e non si determina l’inefficacia delle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. Rottamazione delle cartelle), i versamenti relativi a: C) in considerazione dell’ulteriore proroga del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, viene previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026; D) tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione, viene prevista la proroga di 12 mesi dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione delle entrate oggetto di sospensione; E) viene disposta la proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti affidatari della riscossione per gli enti locali, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Restano fermi gli accantonamenti comunque effettuati e le somme acquisite a decorrere dal 1° marzo 2021 fino all’entrata in vigore del Decreto Sostegni. Con una norma di salvaguardia sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione, e restano acquisiti i versamenti eseguiti a titolo di interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive, nel periodo di sospensione a decorrere dal 1° marzo 2021 fino all’entrata in vigore del Decreto Sostegni. SALDO E STRALCIO CARTELLE FINO A 5MILA EURO Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. Rottamazione delle cartelle). Sono esclusi i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: Le modalità e i termini di annullamento dei debiti ammessi allo “stralcio” saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. Le somme eventualmente versate prima della data di annullamento non sono rimborsate.
A) viene differito ulteriormente dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine del periodo di sospensione dei versamenti dovuti sulla base di cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi, relativi a entrate tributarie e non tributarie;
– rate scadute nel 2020 e non pagate (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020), a condizione che le somme siano integralmente versate entro il 31 luglio 2021 (l’inefficacia per mancato tempestivo pagamento anche di una sole rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni);
– rate in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021), a condizione che le somme siano integralmente versate entro il 30 novembre 2021 (l’inefficacia per mancato tempestivo pagamento anche di una sole rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni);
Sono sospese le verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in relazione all’esistenza di debiti tributari del beneficiario, per cui restano prive di efficacia le verifiche eventualmente eseguite per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, con la conseguenza che l’ente provvederà in ogni caso al pagamento in favore del beneficiario.
L’annullamento opera esclusivamente in favore di:
– persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
– soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro.
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’UE;
e) l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.