Sottoscritto il 7/7/2021, tra CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, sottoscritto il 23/2/2017 e scaduto il 31/12/2019
Decorrenza
L’accordo 7/7/2021 di rinnovo del CCNL per i Quadri e gli impiegati agricoli, ha durata quadriennale, dall’1/1/2020 al 31/12/2023.
Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31/12/2019 previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 23/2/2017 sono incrementati a decorrere dall’1/7/2021, del 2%.
Pertanto, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato sono i seguenti:
Livello |
Minimo conglobato |
---|---|
Q | 1.625,80 |
1° | 1.533,42 |
2° | 1.401,28 |
3° | 1,288,99 |
4° | 1.214,48 |
5° | 1.162,36 |
6° | 1.106,57 |
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi.
l minimi di cui alla tabella su riportata trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del CCNL 23/2/2017, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2023; nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 23/2/2017, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dal 1° agosto 2021.
Una tantum
Ai dipendenti in forza alla data di rinnovo del presente contratto, e il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente all’1/1/2021, è riconosciuto con la retribuzione del mese di ottobre 2021, un importo lordo a titolo di una tantum, secondo la tabella che segue:
Livello |
Una Tantum |
---|---|
Q | 280,00 |
1° | 264,00 |
2° | 240,00 |
3° | 225,00 |
4° | 210,00 |
5° | 200,00 |
6° | 190,00 |
Gli importi corrisposti a titolo di una tantum non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del T.F.R., e saranno riproporzionati per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Trasferte
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili, entro il limite massimo individuato dai contratti territoriali.
Al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.
Restano salvi gli accordi territoriali di miglior favore.
Previdenza complementare: Agrifondo
La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore.
A decorrere dall’1/1/2022 e fino alla scadenza del presente contratto, è istituito in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10 euro mensili per ciascun impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo.
Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Con separato accordo da stipularsi entro il 31/12/2021, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità e i tempi di versamento del predetto contributo, che può essere effettuato esclusivamente in favore di Agrifondo.
Il contributo in questione è finalizzato a rilanciare il fondo di previdenza complementare Agrifondo e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dall’1/1/2022.
Preavviso
In caso di licenziamento, i termini di preavviso per il personale assunto a decorrere dal 7/7/2021, sono i seguenti:
– Per i quadri e gli impiegati di 1.a, 2.a e 3.a categoria
a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 8 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
– Per gli impiegati di 4.a, 5.a e 6.a categoria
a) 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 2 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 4 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
Formazione
In attesa che le Regioni completino i loro sistemi di certificazione e che l’Agenzia Nazionale Politiche Attive lei Lavoro (ANPAL) dia attuazione al fascicolo elettronico del lavoratore, le parti convengono di istituire presso FOR.AGRI, anche in via sperimentale e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, un sistema di registrazione individuale delle attestazioni degli apprendimenti acquisiti dal lavoratore a seguito di corsi di formazione continua finanziati da FOR.AGRI.
Ente Bilaterale
Le Parti stabiliscono di istituire all’interno dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.) di cui all’art. 7 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, previa modifica dello statuto dell’ente bilaterale, un Comitato paritetico permanente che coordini e gestisca le attività bilaterali in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.
Le attività del Comitato saranno finanziate con una quota del contributo di assistenza contrattuale e per la bilateralità.
La risorse provenienti da tale contributo saranno amministrate con una gestione e contabilità autonoma e separata rispetto a quella dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale.
L’attuazione della presente normativa è demandata ad un separato accordo tra le Parti firmatarie del CCNL per i quadri e impiegati agricoli che definisca la misura della quota di contribuzione, le modalità di realizzazione della gestione separata, e tutti gli altri aspetti necessari per la corretta attivazione del sistema di bilateralità
Pari opportunità
Le parti recepiscono i principi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (D.Lgs. 11/4/2006, n. 198).
Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni.
A decorrere dall’1/1/2022 il periodo suddetto è esteso da tre a cinque mesi.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
Classificazione del personale
Viene integrata come segue:
– 1.a categoria:
Nelle aziende di servizi rientra in tale 1.a categoria il direttore del centro elaborazione dati (CED), che collabora con le funzioni aziendali per la definizione delle politiche manageriali, definisce le politiche di sicurezza dei dati, e coordina gli analisti CED / Data Analyst e gli operatori CED.
– 3a categoria:
Impiegato addetto alle nuove tecnologie digitali, alla progettazione e lo sviluppo tecnico della comunicazione e dell’informazione digitale.
Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nei caso di lavoro prestato di domenica, all’impiegato spetta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono introdurre ulteriori e diverse previsioni sul recupero dei riposi settimanali nel caso in cui sia prevista la prestazione lavorativa nella domenica.
Ferie solidali
In applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nucleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
Conciliazione tempi di vita e lavoro
Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali.
Al tal proposito, a livello territoriale potranno essere adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità, alla fiessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi della legge n. 104/1992.