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CFP Covid perequativo: istituiti i codici tributi per l’utilizzo in F24

17 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F24, del contributo a fondo perduto Covid spettante alle imprese e professionisti secondo la previsione del cd. “Decreto Sostegni-bis” (CFP Covid perequativo), è istituito il codice tributo “6957”, mentre per la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito sono istituiti i codici tributo “8134”, “8135” e “8136” da utilizzare con il Modello F24 ELIDE. (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 73/E).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CFP COVID

Il Decreto Sostegni-bis (art. 1, co. 16-24 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (cd. “contributo a fondo perduto perequativo”).
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 telematico.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

– “6957” (Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021)

In sede di compilazione del Modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA /Agevolazioni utilizzabili”.
Il Modello F24, che può essere inviato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è scartato qualora l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto.

RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE

In caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto, mediante accredito su conto corrente o utilizzo in compensazione, è possibile provvedere spontaneamente alla restituzione versando l’importo dovuto esclusivamente tramite Modello F24 ELIDE.
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e le sanzioni nella misura ridotta prevista dal ravvedimento operoso.
È esclusa la possibilità di compensare quanto dovuto, con eventuali crediti d’imposta spettanti.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

– “8134” (Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021);
– “8135” (Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021);
– “8136” (Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021).

In sede di compilazione del Modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “tipo”, va indicata la lettera “R”, mentre il campo “elementi identificativi” non deve essere compilato.
Nel campo “anno di riferimento”, va indicato l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
Nel campo “importi a debito versati”, va indicato l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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