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Cfp perequativo: percentuale di peggioramento

18 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per ottenere il contributo a fondo perduto perequativo introdotto dal “DL Sostegni-bis” il risultato economico dell’esercizio relativo al 2020 deve essere peggiore di quello 2019 di almeno il 30%. In tal caso, all’ammontare costituito dalla differenza tra i due risultati, si applicano altre specifiche percentuali scelte in base alle dimensioni dei richiedenti (Ministero Economia e Finanze – decreto 12 novembre 2021).

Il DL Sostegni bis ha introdotto un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di 150.000 euro a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso ed 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per accedere al contributo a fondo perduto, il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:

– 30% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

– 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’ Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

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