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CFP “Sostegni-bis” per le attività con ricavi elevati: pronte le modalità di presentazione delle domande

15 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Definite le regole per accedere ai contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Sostegni-bis (art. 1, co. 30-bis, D.L. n. 73/2021) a favore degli operatori Iva, esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, danneggiati dal protrarsi dell’epidemia, che nel 2019 hanno conseguito compensi o ricavi compresi fra i 10 e i 15 milioni di euro. I soggetti interessati, o gli intermediari delegati, possono trasmettere le domande per fruire dei benefici tramite i canali telematici dell’Agenzia, a partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 (Agenzia entrate – provvedimento 13 ottobre 2021, n. 268440).

La domanda per accedere al contributo a fondo perduto deve essere inviata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e deve essere predisposta in modalità elettronica mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante il software di compilazione reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del DL Sostegni-bis, per la determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nell’anno 2019 e 2020, nonché per la determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.

L’ammontare dei contributi è determinato come segue:

– per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto del DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021, conv, con modif, dalla L. n. 69/2021, compilando solo la prima sezione dei requisiti contenuta nell’Istanza, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). In tal caso sarà erogato anche il contributo di cui ai commi 1-3 dell’art. 1, D.L. n. 73/2021, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019:
– nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
– nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore.
Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA nel corso del 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA;

– per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell’art. 1, D.L. n. 73/2021 e che richiedono anche il contributo di cui al punto precedente, compilando entrambe le sezioni dei requisiti contenute nell’Istanza, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 20%. In tal caso non verrà riconosciuto il contributo di cui ai commi 1-3 dell’art. 1, D.L. n. 73/2021. Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA;

– per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell’art. 1, D.L. n. 73/2021 e che non richiedono il contributo di cui al punto 1, compilando solo la seconda sezione dei requisiti contenuta nell’Istanza, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 30%.

L’importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

L’invio dell’Istanza è effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021. In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il 13 dicembre 2021.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’Istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento dei contributi (ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come crediti d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.
Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’Istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Successivamente alla comunicazione, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.
In aggiunta, qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Erogazione dei contributi

L’importo dei contributi da erogare viene determinato in base ai valori indicati sull’Istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto”, da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto dei contributi stessi.

L’erogazione dei contributi di cui al punto precedente è effettuata mediante specifici accrediti, per ogni singolo contributo spettante, sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto i contributi.

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

I contributi, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e redditi.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi siano in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte dei contributi non spettanti, irrogando le sanzioni (art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/1997) e gli interessi dovuti (art. 20, D.P.R. n. 602/1973).

Il soggetto che ha percepito i contributi in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente i contributi ed i relativi interessi, e versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021.

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