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Chiarimenti dal Fisco sull’adempimento collaborativo

23 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22 luglio 2021, n. 49 ha fornito chiarimenti sulle modalità operative dell’adempimento collaborativo.

Il regime dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
I contribuenti sono quindi incentivati a fornire informazioni spontanee, complete e tempestive e ad assumere comportamenti improntati alla trasparenza e alla collaborazione, a fronte dell’impegno dell’Agenzia delle entrate di rendere l’adempimento fiscale più semplice e supportare le imprese a raggiungere un maggior grado di certezza.

In tale contesto, ai contribuenti che aderiscono al regime è data la possibilità di avviare interlocuzioni con l’Ufficio, anche attraverso strumenti alternativi alla presentazione dell’interpello abbreviato.
Si tratta di una modalità di interazione più snella e informale che trova la sua base normativa nei concetti di “comune valutazione” e “anticipazione del controllo”, che pone a carico dei contribuenti precisi doveri di “comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva”.
Lo scopo di tale modalità di interlocuzione è quello di supportare il contribuente nella risoluzione delle problematiche tributarie di carattere più prettamente operativo, modulando le indicazioni in relazione alla complessità della situazione di fatto rappresentata e agevolando, in tal modo, l’adempimento tempestivo e corretto degli obblighi tributari.
Dal punto di vista tecnico dette comunicazioni non sono soggette alla “più rigida” disciplina dell’interpello abbreviato, sotto il profilo del contenuto, delle cause d’inammissibilità, dei termini di risposta e, infine, degli effetti sull’eventuale maturazione del silenzio assenso.
Ciò significa, in termini operativi, che tali comunicazioni:
– possono anche non essere “preventive”;
– possono vertere sull’analisi di elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza;
– possono riguardare fattispecie non connotate da “obiettive condizioni di incertezza”;
– non sono soggette ai termini perentori di risposta previsti per le istanze di interpello, pena la formazione del silenzio assenso;
– non sono soggette agli obblighi di pubblicazione, salvo che le esigenze di trasparenza non rendano opportuna la pubblicazione del relativo principio di diritto e ferme restando le ragioni di tutela dei dati personali e sensibili.

Sotto il profilo degli effetti, le risposte rese dall’Ufficio a fronte delle comunicazioni vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese e generano affidamento per il contribuente.
Dal punto di vista formale, le istanze presentate, le richieste documentali utili ai fini delle relative istruttorie e i riscontri forniti dall’Ufficio, vengono, rispettivamente, ricevuti dall’Ufficio o comunicati al contribuente attraverso posta elettronica certificata dell’Ufficio (PEC) o Processo Verbale di contraddittorio protocollato, allegando copia della documentazione non in possesso dell’Ufficio, considerata rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie prospettata.
Il contribuente che non condivida la posizione dell’Ufficio dovrà darne comunicazione allo stesso.
È fatta salva, infine, la facoltà per il contribuente di effettuare anche comunicazioni c.d. “non qualificate” (o mere comunicazioni), vale a dire comunicazioni di fatti, atti o eventi aziendali non suscettibili di generare, dal proprio punto di vista, uno specifico rischio fiscale.
La comunicazione “non qualificata” non costituisce fonte d’innesco di una “interlocuzione preventiva”, ma può costituire il presupposto per l’avvio di eventuali, successivi, approfondimenti istruttori.

Posizioni rinviate

Qualora l’esecuzione degli approfondimenti preliminari alla sottoscrizione di un accordo di adempimento collaborativo richieda accertamenti tecnici di particolare complessità, la trattazione degli stessi e la sottoscrizione dell’eventuale relativo accordo, può essere rinviata, d’intesa tra le parti, al periodo di imposta successivo.
In tal caso, qualora ci si sia avvalsi della facoltà di rinviare gli approfondimenti istruttori al periodo di imposta successivo, l’eventuale difformità tra la posizione assunta dall’Ufficio all’esito dei suddetti approfondimenti e il comportamento medio tempore tenuto dal contribuente non da luogo, in ogni caso, all’applicazione di sanzioni amministrative.
Il c.d. “rinvio” si rifà a due ipotesi in particolare.
La prima ipotesi riguarda il caso in cui, a fronte di una comunicazione preventiva di rischio, l’Ufficio abbia, di sua iniziativa, invitato il contribuente al contradditorio, al fine di pervenire a una comune valutazione della fattispecie, da formalizzare in un “Accordo di adempimento collaborativo”.
In tali occasioni, ove l’esecuzione degli approfondimenti preliminari alla sottoscrizione dell’Accordo richieda accertamenti tecnici di particolare complessità, non adeguatamente esperibili nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della comunicazione preventiva di rischio e il termine per l’effettuazione dell’adempimento, la trattazione degli stessi e la sottoscrizione dell’eventuale relativo accordo possono essere spostati, d’intesa tra le parti, al periodo di imposta successivo, considerando la relativa posizione come “rinviata”.
La seconda ipotesi riguarda il caso in cui l’Ufficio, anche in assenza di preventiva comunicazione di rischio del contribuente, abbia intrapreso, in un’ottica ex ante, un approfondimento istruttorio di iniziativa e tale approfondimento non abbia trovato conclusione, per gli stessi motivi di cui sopra, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali.
Ne consegue, ciò che determina il venir in essere di una “posizione rinviata” è la circostanza che l’Ufficio si attivi con specifici atti istruttori, quali l’invito al contraddittorio o la comunicazione formale di avvio di un approfondimento istruttorio di iniziativa.

Riduzione sanzioni

Riguardo alla riduzione sanzionatoria, al fine di beneficiare della suddetta agevolazione nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione assunta dall’impresa, non è necessario procedere alla preventiva comunicazione degli eventi o operazioni che generano gli stessi, ma è sufficiente che il contribuente dimostri di aver predisposto, ex ante, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare i relativi eventi generatori.
Per le medesime ragioni, nel caso in cui il contribuente si attivi per la regolarizzazione di violazioni derivanti da errori operativi commessi in fase di effettuazione degli adempimenti fiscali correlati a rischi fiscali intercettati dal sistema di controlli e regolarmente riportati nella Mappa dei rischi, le riduzioni sanzionatorie possono essere applicate su un importo corrispondente al minimo edittale della sanzione applicabile alla singola violazione commessa, ridotto alla metà.
Al fine di beneficiare della suddetta riduzione sanzionatoria, risulterà sempre necessario che il rischio fiscale sul quale si è incorsi nella violazione risulti mappato nella versione della “Mappa dei rischi” comunicata all’Ufficio in data antecedente alla comunicazione o all’evento/errore operativo che ha causato la violazione.
Parimenti, risulterà necessario che la “Mappa dei rischi” fornisca evidenza degli specifici presidi ricollegabili alla fattispecie concreta o, qualora questi siano ricompresi in un’apposita procedura, indichi, con esattezza, i riferimenti della medesima.
Da ultimo occorre precisare che il beneficio della riduzione sanzionatoria risulterà spettante solo per le violazioni incorse e/o gli errori sanati che impattano su periodi di imposta inclusi nel regime di Adempimento collaborativo, vale a dire sul “periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate” e quelli successivi.
Ne consegue che per le eventuali violazioni che impattano in periodi di imposta non inclusi nel regime, sanate spontaneamente dal contribuente a seguito dell’attivazione delle procedure di monitoraggio, non si potrà beneficiare della riduzione a metà delle sanzioni amministrative, anche se il relativo rischio fiscale risulti regolarmente mappato nella versione della “Mappa dei rischi” comunicata in data antecedente alla regolarizzazione.
Infine, laddove le violazioni derivanti dagli errori operativi che il contribuente intende sanare siano comunicate all’Ufficio prima del ravvedimento operoso, quest’ultimo avrà facoltà di accertare, in sede di controllo sostanziale, la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva “gravità” della condotta.

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