Forniti chiarimenti circa la possibilità, per una Start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali (Ministero dello Sviluppo Economico – Parere 23 marzo 2021, n. 84932). Richiamando la nota n. 51317/2021 del MISE, lo stesso ha precisato che un’impresa in possesso della qualifica di SIAVS che intenda acquisire (ovviamente, possedendone i requisiti) la qualifica di impresa sociale, dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un’istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up.
Il Mise, inoltre, per i suddetti chiarimenti, ha citato anche la nota del 17 marzo 2021, n. 3756 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale si ribadisce l’impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle SIAVS. Ritiene fatta salva, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex. art. 25 comma 4 d.l. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, la possibilità che l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal d.lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16.03.2018 Mise/MLPS, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.