Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, delle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio (Agenzia delle Entrate – Risposta 26 marzo 2021, n. 218). Con riferimento all’individuazione del regime IVA applicabile alle forniture di attrezzature medicali con la formula del noleggio, il trattamento di riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 124, D.L. n. 34/2020) è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria (art. 16, co. 3, del Decreto IVA).
Pertanto, alle forniture di apparecchiature medicali con la formula del noleggio effettuate entro il 31 dicembre 2020, si rende applicabile il regime di esenzione con diritto alla detrazione. Diversamente, le forniture effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad aliquota IVA nella misura del 5 per cento. Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, si ritiene che questo coincida con il momento di effettuazione dell’operazione (i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione del contratto.