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Collaboratore esterno di uno studio legale escluso dall’IRAP

19 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Non è soggetto all’IRAP il professionista/avvocato che svolge l’attività di semplice collaboratore esterno di uno studio legale, senza assumere all’interno di esso né una funzione direttiva o di responsabilità né la qualifica di associato, limitandosi ad utilizzare beni posti a disposizione dallo studio per l’esercizio dell’attività lavorativa (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484).

La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello incidentale del contribuente ed accoglieva l’appello principale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva accolto, il ricorso proposto dal professionista avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso dell’Irap versata e ritenuta non dovuta.
Evidenziava la CTR che se l’appello dell’Ufficio era infondato, nella parte in cui ometteva di considerare che in base alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione, l’ufficio incompetente è tenuto a trasmettere a quello competente le istanze erroneamente presentate dal contribuente, per altro verso il gravame andava accolto nel merito in quanto emergeva dagli atti che il contribuente, per svolgere la propria attività di avvocato, si era avvalso di un’autonoma organizzazione, avendo utilizzato beni e servizi propri ed in associazione con altri professionisti, come dichiarato dallo stesso e rilevato nelle dichiarazioni dei redditi.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione.
Nello specifico, il contribuente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, evidenziando che il presupposto dell’Irap è costituito dall’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi e, come precisato anche dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con riferimento alle attività professionali, purché il professionista sia il responsabile dell’organizzazione (e non sia inserito in strutture organizzative riferibili all’altrui responsabilità ed interesse) e l’attività professionale sia svolta con l’utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività. Tali requisiti difetterebbero nel caso concreto, posto che il ricorrente esercitava la professione di avvocato quale semplice collaboratore esterno di uno studio legale, senza assumere all’interno di esso né una funzione direttiva o di responsabilità né la qualifica di associato, limitandosi ad utilizzare beni posti a disposizione dallo studio per l’esercizio dell’attività lavorativa (ufficio, pc, telefoni e servizi di segreteria).
Per la Suprema Corte il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
La CTR, sulla questione di merito sottoposta al suo esame, si è invece limitata a ricavare la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’Irap dal fatto che “il contribuente, per svolgere la propria attività di avvocato, si è avvalso di un’autonoma organizzazione, avendo utilizzato beni e servizi propri ed in associazione con altri professionisti”.
Così opinando, però, il giudice di merito ha del tutto trascurato di verificare la sussistenza nel caso concreto dei due requisiti realmente rilevanti al fine di integrare il presupposto impositivo, se cioè il contribuente fosse il responsabile dell’organizzazione (e non fosse, dunque, semplicemente inserito in un’organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse) e se i beni utilizzati eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
Pertanto, il ricorso è accolto.

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