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Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE

20 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

20 SETT 2021 Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le modalità attuative per la cessione del credito e approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE” (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235)

 

I soggetti aventi i requisiti previsti dal Decreto per accedere al credito d’imposta in oggetto comunicano all’Agenzia delle entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento ed il credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote previste dagli articoli 11 e 77 del TUIR.
La Comunicazione ACE è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
A seguito della presentazione della Comunicazione ACE è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello di cui al punto La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni ACE già presentate.
Nello stesso periodo è possibile:
a) rettificare una Comunicazione ACE già inviata, inviando una nuova Comunicazione ACE che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della Comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla predetta Comunicazione ACE e quello risultante dalla Comunicazione ACE rettificativa;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della Comunicazione ACE.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni ACE per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche fatte. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito di cui al punto precedente, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato. In alternativa, il credito può essere ceduto con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
c) con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità previste.
Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità sopra descritte.

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