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Comunità energetiche rinnovabili e Superbonus

15 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti in ordine alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, di cui all’art. 42-bis, del Milleproroghe, di fruire della detrazione del Superbonus, di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, e della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h), del TUIR, e sul al trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. a condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle configurazioni di cui al citato art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E).

In base all’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
La detrazione in questione si applica, attualmente, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Tra i lavori agevolabili, in base alla predetta disposizione, rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
La detrazione in commento – ordinariamente a scomputo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – può essere fruita, pertanto, anche con riferimento alle spese sostenute per gli impianti gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi, atteso il disposto di cui al citato comma 16-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
La detrazione è comunque subordinata alla condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della configurazione medesima, la cui attività non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Ai sensi del citato comma 16-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio «Le disposizioni del comma 5, si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis».
Per effetto della disposizione sopra riportata, l’installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis, rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus. In particolare ai sensi del richiamato comma 5 dell’articolo 119, la citata detrazione si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Il Superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 16-ter dell’articolo 119 alle «disposizioni del comma 5», il Superbonus è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o antisismici previsti ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119.
Il Superbonus spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre, il Superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui al citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi del predetto articolo 42-bis e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Pertanto, in caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.
Inoltre, il comma 16-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.
Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate, discende pertanto, che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis, fino a 200 kW:
– alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetta il Superbonus fino a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo), da ripartire in 5 (o in 4 per le spese sostenute nel 2022) quote annuali di pari importo;
– per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 96.000.
Entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.
In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione del 50 per cento di cui al citato art. 16-bis del TUIR spetta indipendentemente dalla fruizione del Superbonus.

In ordine al trattamento fiscale degli incentivi erogati alle configurazioni sperimentali, alle quali aderiscono solo persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, preliminarmente l’Agenzia osserva che il citato articolo 42-bis del decreto Milleproroghe non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali, limitandosi a prevedere le condizioni alle quali sono subordinate le predette configurazioni ai fini dell’applicazione del medesimo articolo 42-bis. In particolare:
– sono stabilite le condizioni e i requisiti per i consumatori di energia elettrica al fine di associarsi per divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero per realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, (commi 3 e 4). Nello specifico, il comma 4 stabilisce che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dal 29 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto Milleproroghe ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Il termine di recepimento della Direttiva è il 30 giugno 2021;
– è previsto che i clienti finali associati in una delle predette configurazioni mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. La norma, inoltre, stabilisce che i rapporti tra i partecipanti delle configurazioni sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua, tra l’altro, un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa che può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE (comma 5);
– è previsto che «Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»;
– è previsto che gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni accedono ad un meccanismo tariffario di incentivazione e che il Ministero dello Sviluppo Economico individua con decreto la “tariffa incentivante”, volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, erogata dal GSE per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle “configurazioni sperimentali”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del citato decreto 16 settembre 2020, le disposizioni in esso contenute si applicano: «alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all’art. 4.6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.».
In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto è attribuita una “tariffa incentivante” quale “tariffa premio” sulla quota di energia condivisa prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili – di potenza non superiore a 200 kW inseriti nell’autoconsumo collettivo o in comunità energetica, per 20 anni.
L’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale («Cumulabilità di incentivi»), stabilisce che la tariffa incentivante per gli enti territoriali non è cumulabile con gli incentivi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019), né con il meccanismo dello scambio sul posto. Per i soggetti diversi dagli enti territoriali, la predetta tariffa incentivante è cumulabile esclusivamente con la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR. Considerata la incumulabilità degli incentivi è previsto, inoltre, che i soggetti che beneficiano dello “scambio sul posto” per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 2020 e fino a sessanta giorni successivi al 17 novembre 2020 – data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 16 settembre 2020 – possono recedere dalla convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell’inserimento degli impianti in questione in configurazioni e dell’accesso alla tariffa incentivante di cui al medesimo decreto.
Per l’energia elettrica condivisa, il GSE riconosce una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale. Tale tariffa è finalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica), e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata. La predetta tariffa è, infatti, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.
L’articolo 3 comma 1 del predetto decreto 16 settembre 2020 prevede, in particolare, che l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni e che risulti condivisa abbia diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100 Euro/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 Euro/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
Il GSE effettua, inoltre, la restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ. Si tratta, come indicato nella delibera ARERA di “importi o di componenti già versati oggetto di restituzione da parte del GSE” a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che questi impianti permettono.
Infine, il citato articolo 3 comma 2 del decreto 16 settembre 2020 prevede che l’intera energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi del quale: «Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell’àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato».
Per effetto di tale ultimo richiamo, il GSE riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo (cd. “Ritiro dedicato”). In base a quanto previsto nelle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020, predisposte dal GSE le somme sono corrisposte al “referente” delle configurazioni sperimentali vale a dire al soggetto demandato congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno della autoconsumo collettivo o della comunità energetica, alla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e alla sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici.
Nel caso dell’autoconsumo collettiva, il referente è il condominio, che agisce per il tramite del suo amministratore o di un rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore ovvero, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo edificio le cui unità immobiliari siano di un unico soggetto, il proprietario dell’edificio, che nel caso di persone giuridiche agisce per il tramite del suo legale rappresentante. In entrambi i casi il referente può essere anche un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Per le configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attivata nell’ambito di un edificio in condominio, in base a quanto previsto dalle citate regole tecniche predisposte dal GSE, il referente è il condominio stesso che agisce per il tramite dell’amministratore del condominio o di un suo rappresentante. Le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari. In tale contesto, l’Agenzia ritiene che nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:
– la “tariffa premio”, in quanto applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata non assume rilevanza reddituale;
– le componenti tariffarie restituite non siano fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
– il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, sia fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i) del citato TUIR.

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