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Condotte persecutorie da parte dei colleghi, la conoscenza datoriale va provata dal lavoratore

15 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non esclude la responsabilità la responsabilità del datore di lavoro laddove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, fermo restando tuttavia la necessità di provarne in sede processuale la sua effettiva conoscenza (Corte di Cassazione, ordinanza 11 giugno 2021, n. 16534)

Una Corte di appello territoriale, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda avanzata da un lavoratore, diretta ad accertare la condotta di mobbing dei superiori gerarchici nei suoi confronti e, di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, lamentando che l’erroneità della sentenza laffove la Corte di merito aveva ritenuto che il datore di lavoro non fosse tenuto a rispondere ex se per la condotta dei propri dipendenti, in mancanza di allegazioni e prove riguardo alla conoscenza da parte del datore di lavoro delle condotte lesive e all’inerzia da parte del medesimo riguardo alla loro rimozione.
Non spettava cioè al ricorrente allegare e provare che il datore di lavoro fosse a conoscenza delle asserite pluralità di condotte vessatorie subite, dovendo invece quest’ultimo dimostrare di aver posto in essere tutte le misure per impedire il verificarsi del danno.
Per la Suprema Corte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Secondo un arresto consolidato, la responsabilità del datore di lavoro, su cui incombe la responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.), non è esclusa dalla circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, laddove il datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 18093/2013).
Tuttavia, nella specie, la Corte territoriale aveva escluso, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che il datore di lavoro fosse stato messo a conoscenza delle presunte condotte persecutorie nei confronti del dipendente, il che lo esonerava da eventuali responsabilità.

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