La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di determinazione del reddito d’impresa, si considerano indeducibili i costi per servizi rappresentati con una fattura generica che non fornisca l’indicazione della quantità e del periodo di riferimento delle prestazioni ricevute. (Ordinanza 29 marzo 2021, n. 8696). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda la controversia relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente, esercente attività di noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli da vestiario, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione costi di lavanderia, ritenendoli indeducibili per falsa fatturazione, dedotta dalla circostanza che la fattura recava la descrizione del servizio ricevuto con la dicitura “servizi di lavanderia” senza alcuna specifica indicazione del periodo della prestazione e della quantità (cd. “fattura generica”). Su ricorso della contribuente la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari. In conclusione, devono ritenersi indeducibili i costi per servizi rappresentati con una fattura generica che non fornisca l’indicazione della quantità e del periodo di riferimento delle prestazioni ricevute. La coincidenza della data di fatturazione con la fine dell’anno e l’importo sproporzionato della prestazione sono considerati ulteriori elementi indicativi di una fattura falsa.
I giudici tributari hanno confermato la legittimità della pretesa tributaria rilevando la genericità della fattura, oltre al fatto che la stessa fosse stata emessa l’ultimo giorno dell’anno d’imposta, l’importo fosse pari a un terzo di quello complessivamente corrisposto durante l’anno e non fosse stata fornita prova puntuale del pagamento.
La contribuente ha eccepito la precisa correlazione fisiologica tra l’attività svolta di noleggio biancheria e il servizio di lavanderia di cui necessariamente deve servirsi, per valorizzare l’effettivo sostenimento dei costi.
La Corte Suprema ha osservato che la genericità della fattura non pone in discussione l’inerenza dei costi, bensì la certezza degli stessi in relazione al loro effettivo sostenimento.
Ai fini della deducibilità del costo, i giudici tributari hanno ritenuto che la fattura fosse generica in quanto non conteneva le indicazioni necessarie per accertare quando le prestazioni erano state svolte e per quale quantità. A supporto della valutazione di genericità della fattura, i giudici hanno tenuto conto altresì della particolarità dell’emissione della fattura nell’ultimo giorno dell’anno di imposta e, inoltre, del fatto che l’importo in essa riportato corrispondesse ad oltre un terzo del giro d’affari del contribuente.
Tali elementi indiziari, in assenza di un’adeguata (puntuale) prova contraria, conducono ad una legittima presunzione di non certezza della prestazione di cui alla fattura oggetto di analisi, e alla conseguente indeducibilità dei relativi costi.