Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2021, n. 61, la Legge 12 marzo 2021, n. 29, di conversione del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella conversione, novità importanti per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati del Terzo settore. Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti. La conversione in Legge del D.L. n. 2/2021 riprende sostanzialmente le misure di contenimento degli spostamenti previsti dal successivo D.L. n. 15/2021, in particolare fino al 27 marzo 2021:
– sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
– è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale misura non si applica nella Zona rossa.
– qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.