Esclusa la possibilità per il Fisco di compensare crediti d’imposta endoconcorsuali maturati dalla massa fallimentare con i debiti iscritti a ruolo connessi all’attività svolta dal contribuente prima dell’apertura della procedura coatta amministrativa anche se formalizzata soltanto dopo la dichiarazione di fallimento (Agenzia Entrate – risposta 28 aprile 2021, n. 302). L’Agenzia delle Entrate, a riguardo, ha più volte chiarito che non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione.
Ne deriva l’impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura le misure di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997, ovvero quelle di cui all’art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 51 della Legge Fallimentare, applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Resta inteso che, in sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalle operazioni poste in essere nell’ambito della procedura concorsuale, possono essere opposte le eccezioni relative all’esistenza e all’entità dei crediti medesimi, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione di cui art. 56 della Legge Fallimentare nell’ipotesi in cui i crediti derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa e, quindi, siano riferibili al fallito e non alla massa fallimentare.