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Credito d’imposta per botteghe e negozi ed esercizio di attività “essenziali”

19 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 15 ottobre 2021, n. 714, ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta per botteghe e negozi ed esercizio di attività “essenziali”.

Nel caso di specie, la società istante fa parte del gruppo internazionale, società di diritto europeo operante nel settore del lusso, tra le diverse divisione in cui è suddivisa, opera anche nel settore del commercio al dettaglio mediante la sua rete di punti vendita presenti sul territorio italiano, commercializzando prodotti cosmetici e di profumeria.
Chiede il parere dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità dell’articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020 rubricato “Credito d’imposta per botteghe e negozi “, tenendo in considerazione le particolari problematiche che la stessa si è trovata a fronteggiare nel periodo immediatamente successivo all’emanazione dei DPCM sopra menzionati, oltre che dei protocolli di sicurezza emanati per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, volti a consentire lo svolgimento delle attività d’impresa riducendo i rischi di contagio per dipendenti e potenziali clienti.

L’articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
– avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il soggetto beneficiario può, “in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale”, del credito d’imposta ad altri soggetti, entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 , comma 5, del TUIR.
Pertanto, il credito d’imposta botteghe e negozi non spetta per le attività di commercio al dettaglio e dei servizi per la persona non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.
Tra le attività essenziali vi è il “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale” cui è riconducibile l’attività svolta dalla Divisione della società istante consistente nel commercio al dettaglio di articoli di profumeria e cosmetici.
La disposizione in questione, che qualifica come essenziale l’attività di “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale” è rimasta in vigore anche a seguito dell’emanazione dei successivi provvedimenti governativi.
Con riferimento al caso di specie, la società istante, pur potendo continuare ad esercitare l’attività della propria Divisione, consistente nel commercio al dettaglio di prodotti di profumeria e cosmetici, si è tuttavia trovata nell’impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020 e nella normativa emergenziale, prescrizioni volte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative e quindi la tutela della salute dei lavoratori e della clientela stessa.
Non è stato possibile reperire tempestivamente (nel mese di marzo 2020) sul mercato un numero sufficiente di dispositivi di protezione né individuare fornitori in grado di soddisfare le richieste della società istante che, pertanto, si è trovata costretta a sospendere l’attività svolta dalla Divisione.
Tuttavia, l’articolo 65, comma 2, del Decreto cura Italia esclude l’applicazione del “credito d’imposta per botteghe e negozi” “alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”, ovvero a quelle attività non interessate, in quanto ritenute essenziali, dalla sospensione prevista dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.
E tra tali attività rientra anche quella svolta dalla Divisione della società istante, consistente nel commercio al dettaglio di prodotti di profumeria e cosmetici, riconducibile al “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale” di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020.
L’Agenzia ritiene pertanto che il “credito d’imposta per botteghe e negozi” di cui all’articolo 65 del Decreto cura Italia non possa essere riconosciuto con riferimento ai locali condotti in locazione dalla Divisione della società istante; tuttavia, ricorrendone i requisiti, potrà usufruire, per lo stesso mese di marzo 2020, del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dall’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 (circolare n. 14/E del 6 giugno 2020).

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