Tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021 si rende noto che il contributo a fondo perduto è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 dicembre 2021, n. 379919) È stato istituito un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2021, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (art. 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Una parte del suddetto fondo, pari a 20 milioni di euro, è a favore dei titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021 sono stati determinati i criteri per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria del suddetto fondo.
Il citato decreto interministeriale del 9 settembre 2021, tra l’altro, ha previsto:
a) che la quota del suddetto fondo pari a 20 milioni di euro è prioritariamente ripartita, in egual misura, tra i soggetti che svolgevano in via prevalente l’attività di cui al codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” (che alla data del 23 luglio 2021 risultava chiusa), con un limite massimo di contributo pari a 25.000 euro pro capite;
b) che le restanti risorse (120 milioni di euro), unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al punto precedente, sono distribuite tra i soggetti che svolgevano come prevalente, alla data del 26 maggio 2021, una delle attività di cui ai codici ATECO 2007 elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto interministeriale, che sono rimaste chiuse per almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all’ammontare dei fondi stessi;
c) che il contributo:
– è richiesto tramite istanza da presentare all’Agenzia delle entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
– è corrisposto dall’Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente nell’istanza di cui al punto precedente.
Poi è stato previsto:
– che l’istanza per l’accesso al contributo è presentata dal 2 al 21 dicembre 2021;
– che si procede prioritariamente a ripartire le risorse disponibili (20 milioni di euro) tra i soggetti che hanno richiesto il contributo di cui al precedente punto “a”, in egual misura per ciascuno di essi, con un limite massimo pro capite di 25.000 euro;
– che le restanti risorse disponibili (120 milioni di euro, più le eventuali eccedenze derivanti dal riparto di cui al punto precedente) sono destinate ai soggetti che hanno richiesto il contributo di cui al precedente punto “b”. Qualora tali risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi saranno erogati in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’importo complessivo dei contributi richiesti;
– che per la determinazione del contributo erogabile si terrà anche conto del minor importo eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro “Minor importo richiesto” dell’istanza, ai fini del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato;
– che l’Agenzia, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, effettuerà alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tali controlli potrebbero comportare lo scarto dell’istanza e la mancata erogazione del contributo.
Tanto premesso, tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, con il presente provvedimento si rende noto che:
a) il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;
b) il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto interministeriale del 9 settembre 2021, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.