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Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente

26 Agosto 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto ministeriale del 5 luglio 2021 reca la disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente. Dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche in caso l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

Nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
L’ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma precedente, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.
Nell’ipotesi in cui, ricorrendo le condizioni per l’aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell’ISEE corrente che della componente patrimoniale vengano aggiornate ambedue le componenti, l’ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.
Ai fini della presentazione dell’ISEE corrente, entro trenta giorni dall’emanazione del decreto in parola, viene definito su proposta dell’INPS, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale riferito all’anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dell’attestazione dell’ISEE corrente, l’INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie. Ai medesimi fini, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all’INPS l’esistenza di omissioni, ovvero difformità dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare e l’esistenza non dichiarata di rapporti di cui all’art. 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 605.
In sede di attestazione dell’ISEE corrente, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate sono riportate, con riferimento al patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e del nucleo familiare.
Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell’ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

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