L’ecotassa è dovuta anche in relazione ad una vettura di categoria M1 acquistata in Germania dove era stata immatricolata (Agenzia Entrate – risposta 09 marzo 2021, n. 166). La Legge di Bilancio 2019) ha previsto che “chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”. L’ecotassa presenta uno scopo disincentivante all’acquisto di ulteriori veicoli inquinanti; il legislatore ha, quindi, inteso disincentivare, nell’arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1 marzo 2019. Pertanto, il presupposto dell’imposta coincide con l’acquisito e l’immatricolazione, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1;diversamente, l’imposta in esame non può trovare applicazione nei confronti di un veicolo di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolava sul territorio nazionale, in quanto già immatricolato. Al riguardo, occorre considerare che la circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione che elenca le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, disponendo che gli stessi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Inoltre, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce, tra l’altro, che è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. La formalità dell’immatricolazione, dunque, è necessaria per permettere a un veicolo di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro paese.