Siglato 17/6/2021, tra l’ANCE e la FILLEA-CGIL della provincia di Ancona, la FILCA-CISL della provincia di Ancona e, la FENEAL-UIL della provincia di Ancona, il seguente CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Ancona integrativo del CCNL 19/7/2018.
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del CCNL, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.
Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Ancona, avrà decorrenza dall’1/6/2021 fino al 31/5/2023.
EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
L’EVR in quanto salario variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.
In applicazione da quanto stabilito dal CCNL, nella provincia di Ancona viene confermato l’istituto dell’EVR e riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore all’1/7/2018.
La decorrenza dell’EVR è stabilita dall’1/6/2021.
Fermi restando gli indicatori previsti dal CCNL è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore utile per l’EVR, il rapporto tra la Massa salariale denunciata e quella versata.
Le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
4. rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata 25%
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della percentuale dell’E.V.R. fissato dal presente contratto; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% della percentuale dell’E.V.R. fissato dal presente contratto.
Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l’E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente – un parametro negativo e l’altro positivo – erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
Qualora entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale, l’azienda non erogherà l’E.V.R.
DISCIPLINA DELL’EVR PER L’ANNO 2021
Esclusivamente per l’EVR da erogarsi nel periodo Giugno 2021 – Dicembre 2021, vista l’eccezionaiità della situazione derivante dalla epidemia legata al Covid-19, le parti hanno deciso di prevedere una disciplina specifica per l’EVR, come di seguito.
Nello specifico, le parti concordano che l’EVR potrà essere riconosciuto anche solo in presenza di un unico parametro positivo, nella misura percentuale ponderale prevista per il parametro stesso.
Ai fini dell’EVR aziendale, qualora sia positivo il solo parametro legato al volume affari IVA e negativo quello delle ore denunciate in CE, l’azienda provvederà comunque ad erogare il 100% dell’EVR provinciale come sopra individuato. Per tutte le altre ipotesi si fa riferimento a quanto stabilito dal CCNL.
Alla luce di quanto sopra disposto, effettuato il confronto dei parametri previsti per l’EVR, le parti hanno verificato che solo il parametro relativo al rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata è risultato positivo. Pertanto, l’EVR spettante è determinato dalle tabelle che seguono:
OPERAI – MINIMI PAGA BASE ORARI/EVR
1/7/2018 | EVR |
|
---|---|---|
a) OPERAI DI PRODUZIONE Operaio di quarto livello | 6,96 | 0,0696 |
Operaio specializzato | 6,47 | 0,0647 |
Operaio qualificato | 5,82 | 0,0582 |
Operaio comune | 4,97 | 0,0497 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti | 4,48 | 0,0448 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 3,98 | 0,0398 |
IMPIEGATI – STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR
LIVELLI |
1/7/2018 |
EVR |
---|---|---|
7 | 1.720,71 | 17,21 |
6 | 1.548,63 | 15,49 |
5 | 1.290,52 | 12,91 |
4 | 1.204,51 | 12,05 |
3 | 1.118,46 | 11,18 |
2 | 1.006,62 | 10,07 |
1 | 860,36 | 8,60 |
Mensa e indennità sostitutiva
L’impresa, quando in forza dell’ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell’impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvederà a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.
La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo (compreso l’eventuale trasporto e confezionamento) dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 7,00 per ciascun pasto consumato nel mese dall’1/6/2021. L’impresa concorrerà al pagamento del contributo a suo carico per l’erogazione del servizio, quando l’operaio presti almeno quattro ore di effettivo lavoro.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dall’1/6/2021, un’indennità sostitutiva lorda di euro 7,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.
L’indennità di mensa di cui sopra, sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sempre ché l’erogazione stessa abbia carattere continuativo escludendosi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, comprese quelle di cui all’art. 19 del vigente CCNL, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità.
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura messo a disposizione secondo la normativa di cui al presente accordo, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo.
Sono fatti salvi eventuali trattamenti aziendali di miglior favore, attuati anche mediante modalità alternative all’indennità sostitutiva di mensa che siano comunque tracciabili.
Contributo gestione Cassa Edile
Con decorrenza 1/10/2018 il contributo relativo alla Gestione Cassa Edile, di cui all’art. 36 comma 6 CCNL 19/4/2010, viene stabilito nella misura del 2,25% come previsto dal verbale di accordo del 18/7/2018. Tale contributo viene ripartito rispettivamente nell’1,875% a carico del datore di lavoro e nello 0,375% a carico del lavoratore.