Sottoscritto un accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale “Covid-19” peri dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la parti hanno deciso di procedere alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l’utilizzo del F.I.S. ed alla sua proroga delle ulteriori 12 settimane.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell’ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione INPS 0J o 6G o 2C e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro alla data del 31/12/2020. Sono esclusi dall’applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell’ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall’ex art.22 D.L.18/20 (CIGD) Cassa Integrazione in Deroga.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 1/1/2021 fino al 30/6/2021, per un ulteriore periodo non superiore a 12 settimane che potranno essere richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge stessa.
I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 12 settimane del F.I.S in via telematica attraverso il Sistema informatico INPS nei termini previsti.
II trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’lNPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile, l’anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro.