Le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 agosto 2021, n. 548) La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 453, legge 30 dicembre 2020, n.178) prevede che le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta.
La norma richiamata ha pertanto introdotto un regime che comporta l’esenzione IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le “prestazioni di servizi strettamente connesse” a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell’IVA. Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022. Tale disposizione recepisce la Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE ( i.e. Direttiva IVA), al fine di rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione. Ciò nell’ambito della strategia elaborata dalla Commissione UE per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribuire a proteggere le persone nell’Unione.
E’ stata dunque modificata la Direttiva IVA, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle “Aliquote”, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro per COVID-19, per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dall’UE, nonché per la prestazione dei servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente svolge attività di gestione di eventi e manifestazioni fieristiche, ed è proprietario dei fabbricati costituenti il “polo fieristico” di una città.
L’Istante riferisce di aver sottoscritto, nel corso del 2021, un contratto con una Azienda Ospedaliera (AO), mediante il quale concede in uso, dietro corrispettivo, una porzione delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione da Covid-19, garantendo anche l’idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, di cui alcuni su specifica richiesta della controparte, quantificati e pagati a parte.
Dal contratto stipulato con l’AO è possibile desumere che i servizi forniti dal Contribuente, fino al massimo al 30 settembre 2021, consistono essenzialmente in:
1. concessione in uso di aree espositive e di parcheggio;
2. garanzie circa l’allestimento e la preparazione degli spazi secondo le richieste di AO;
3. allacciamenti elettrici e idrici, condizionamento e assistenza tecnica agli impianti;
4. utilizzo di aree riservate al personale e dei servizi igienici;
5. ulteriori interventi espressamente richiesti da AO;
6. sorveglianza;
7. servizi extra a pagamento (eventuali ulteriori allestimenti, allacciamenti, etc.).
Si ritiene che tali prestazioni rispondano alle finalità della Direttiva Covid, tra cui figura l’esigenza di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazione anti – Covid.
In particolare, si tratta di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) ai vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare e efficace campagna vaccinale a costi sostenibili.
Si conclude, quindi, che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello, quali la concessione in uso di una porzione delle proprie aree espositive, garantendo l’idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, con unico corrispettivo, possano essere acquistate da AO in esenzione da IVA (rectius aliquota zero), senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.
Ad ogni buon fine, si fa presente che le prestazioni di servizi extra-UE, genericamente descritte nel contratto in quanto eventuali e non comprese nel corrispettivo unitario, possono rientrare nell’agevolazione in commento a condizione che rispettino – case by case – le finalità sopra evidenziate.