Il regime di esenzione IVA previsto dalle misure anticovid-19, con diritto alla detrazione dell’imposta, fino al 31 dicembre 2022, si applica alle cessioni di strumentazione diagnostica in vitro per COVID-19 soltanto se conformi alla Direttiva n. 98/79/CE o al Regolamento UE n. 2017/746 (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 aprile 2021, n. 267). Il Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate solo ai dispositivi diagnostici in vitro con le caratteristiche sopra ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai codici TARIC indicati dall’ADM, potrà essere applicata l’esenzione con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito una deroga alla suddetta disciplina, ed ha previsto che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano determinati requisiti e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione beneficiano del regime di esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, fino al 31 dicembre 2022.
Si tratta di una misura transitoria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, che trova la sua base giuridica nella normativa europea, in base alla quale gli Stati membri possono stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini per il COVID-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Con specifico riguardo alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell’esenzione IVA “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.
Ne consegue che, nel novero della “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’IVA soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento (UE) 2017/746.
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato i relativi codici TARIC:
1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;
1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;
1.3) Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;
1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;
1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.