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Esenzione IVA per strumentazione diagnostica in vitro

21 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il regime di esenzione IVA previsto dalle misure anticovid-19, con diritto alla detrazione dell’imposta, fino al 31 dicembre 2022, si applica alle cessioni di strumentazione diagnostica in vitro per COVID-19 soltanto se conformi alla Direttiva n. 98/79/CE o al Regolamento UE n. 2017/746 (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 aprile 2021, n. 267).

Il Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito una deroga alla suddetta disciplina, ed ha previsto che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano determinati requisiti e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione beneficiano del regime di esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, fino al 31 dicembre 2022.
Si tratta di una misura transitoria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, che trova la sua base giuridica nella normativa europea, in base alla quale gli Stati membri possono stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini per il COVID-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Con specifico riguardo alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell’esenzione IVA “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.
Ne consegue che, nel novero della “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’IVA soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento (UE) 2017/746.
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato i relativi codici TARIC:
1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;
1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;
1.3) Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;
1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;
1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate solo ai dispositivi diagnostici in vitro con le caratteristiche sopra ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai codici TARIC indicati dall’ADM, potrà essere applicata l’esenzione con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022.

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