• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

JOB CONSULTING

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Esonero per le aziende che non ricorrono all’integrazione salariale alternativo alla Decontribuzione Sud

22 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’esonero contributivo per le aziende che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO, ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di ASO e di CIGD, preclude l’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura (Inps, circolare 19 febbraio 2021, n. 30)

In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, anche non imprenditori, che non richiedano trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3, D.L. n. 104/2020), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021. I nuovi trattamenti di integrazione salariale, dunque, spettanti ai datori di lavoro per una durata massima di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per la CIGO, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di ASO e di CIGD, si pongono in regime di alternatività con l’esonero contributivo, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Difatti, l’accesso a tali trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero. Al contrario, non è preclusa la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta dell’agevolazione contributiva in questione, per ammortizzatori sociali ordinari, con causali diverse da quella COVID-19. Ai fini poi del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Nello specifico, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime matricole Inps per le quali, nelle suddette mensilità, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale. Di contro, è irrilevante la circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero non siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Ed ancora, in considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell’esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro che ha fruito dei trattamenti, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, l’esonero può essere fruito dal solo datore di lavoro cedente e solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. In caso di fusione, invece, sia per unione che per incorporazione, l’esonero può essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, in virtù del fatto che l’azienda attua, con tale operazione, un percorso di unione. Infine, il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche al datore di lavoro che rinunci alla spendita dell’ulteriore residuo di esonero ex art. 12, co. 14, del D.L. n. 137/2020, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale piena, al lordo di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle mensilità in questione, non versata, per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, considerando sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. Altresì, la retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 8 settimane e non può superare l’ammontare dei contributi dovuti per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione. Tale importo può essere fruito, in ogni caso, fino al 31 marzo 2021. Nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti, conseguentemente, occorre far riferimento alla aliquota propria per tale tipologia di lavoratori.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– il contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi (artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. n. 148/2015), nonché ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige (art. 40, D.Lgs. n. 148/2015), nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.M. n. 95269/2016);
– il contributo previsto, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978);
– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (Inps, circolare n. 40/2018).
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è poi subordinato al possesso della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
Altresì, anche ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto fino al 31 marzo 2021, fatte salve le ipotesi di:
– personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Il divieto di licenziamento, dunque, opera non solo durante il periodo di fruizione dell’esonero, ma in ogni caso fino al 31 marzo 2021. Al riguardo, peraltro, la valutazione del rispetto di tale condizione va effettuata sull’intera matricola aziendale e la violazione del divieto comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.
Configurandosi poi come aiuto di Stato, l’agevolazione è concessa nei limiti ed alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework):
– aiuti di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
– aiuti concessi a imprese non già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014) ovvero concessi a microimprese o piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
– aiuti concessi entro il 31 dicembre 2021;
– soggetti non beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e che non sono stati restituiti (c.d. clausola Deggendorf).
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (art. 1, co. 100, L. n. 205/2017). Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
In riferimento alle agevolazioni astrattamente applicabili che siano state introdotte contemporaneamente nell’ordinamento (a titolo esemplificativo, la c.d. Decontribuzione Sud per il 2021), l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della agevolazione (ad esempio la c.d. Decontribuzione Sud) per tutto il periodo di fruizione della misura. Al termine della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro interessato, che sia in possesso dei requisiti legittimanti, può accedere, per il periodo di spettanza, alla diversa agevolazione (ad esempio, la c.d. Decontribuzione Sud).

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Approvato il Decreto “Aiuti bis”: riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

IVA: criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

JOB CONSULTING

VIA MASO DELLA PIEVE 4/F
39100 BOLZANO (BZ)

+39 0471 1726226
+39 0471 401588

jobconsulting@legalmail.it
jobconsulting@legalmail.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · JOB CONSULTING SRL · P.IVA: 02453670214

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta