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Fatturazione elettronica: regime premiale soggetti in regime forfetario

30 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il regime premiale di riduzione di un anno dei termini di accertamento, previsto per i soggetti in regime forfetario che optano per la fatturazione elettronica tramite SDI, non decade in caso di errata emissione di una fattura cartacea seguita da successiva tardiva emissione della medesima fattura in formato elettronico. Resta ferma l’applicazione della sanzione per la tardiva emissione della fattura elettronica. (Agenzia delle Entrate – Risposta 29 luglio 2021, n. 520).

La vicenda esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda un avvocato che si avvale ai fini fiscali, del regime forfetario di determinazione dei redditi, ed ha optato per la fatturazione elettronica tramite SDI, al fine di beneficiare del regime premiale di riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Per errore ha emesso una fattura in formato cartaceo, provvedendo ad inviare la fattura elettronica allo SDI oltre il termine di 12 giorni rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata, quindi in ritardo.
Si chiede se tale evento possa determinare la decadenza del regime premiale.

La disciplina in materia di fatturazione elettronica stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante fattura elettronica tramite SDI i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”, e quelli che applicano il regime forfetario.
Tuttavia, al fine di promuovere l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite SDI da parte di tutti gli operatori economici, è stato previsto un regime premiale in favore dei contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in base al quale il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno.
In proposito, si ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
La riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento a favore di chi applica il regime forfetario è, dunque, subordinata all’avere il fatturato del periodo d’imposta “costituito esclusivamente” da fatture elettroniche emesse tramite SdI. Ne deriva che l’emissione di fatture con modalità diverse, non determina, in linea generale, l’applicazione di alcuna sanzione, salvo la perdita del beneficio ivi contemplato.

Con riferimento al caso esaminato l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
L’emissione tardiva riguarda, peraltro, la fattura elettronica, che per i soggetti in regime forfetario non è obbligatoria, fatta eccezione per l’applicazione del regime premiale.
Pertanto, laddove il professionista in regime forfetario intenda conservare – con l’emissione seppur tardiva della fattura elettronica tramite SdI e la definizione della sanzione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso – il requisito del “fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico”, l’errore compiuto non comporta di per sé la perdita del regime premiale.
Va da sé, tuttavia, che il documento cartaceo emesso nei confronti del cliente deve essere considerato come una mera quietanza dell’importo versato, priva di rilevanza fiscale.
Quanto poi alla sanzione da definire, laddove il corrispettivo sia tempestivamente registrato ai fini delle imposte dirette, occorre tenere presente che la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l’operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione residuale da 250 a 2.000 euro.

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