Definiti i termini e le modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta in favore degli investitori e delle società che aumentano il capitale, di cui ai commi 4 e 8 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 11 marzo 2021, n. 67800). L’Istanza investitori è inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.
L’Istanza società è inviata dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021. Entro il ricevimento della comunicazione è possibile inviare una nuova Istanza società, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito. Eventuali ulteriori Istanze società presentate dopo il ricevimento della comunicazione sono scartate.
È possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d’imposta, precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze di cui sopra.
I crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.
Il credito d’imposta in favore degli investitori è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
Il credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta:
– il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.