Pubblicato il decreto Anpal che recepisce i nuovi termini del Fondo nuove competenze introdotti dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 ed entrati in vigore al 15 febbraio. Il DM 22 gennaio 2021 prevede che gli accordi collettivi di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, e individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali.
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31dicembre 2021.
Il Decreto Direttoriale Anpal oltre a recepire il Decreto Interministeriale del 22 gennaio modifica i termini per la fase istruttoria. Si tratta di modifiche introdotte per consentire di completare tutte le attività previste, anche in termini di spesa, entro la data del 31 dicembre 2021:
– il termine, previsto dall’art. 4 dell’Avviso Fondo Nuove Competenze (Istruttoria delle istanze), entro il quale i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate è fissato in 7 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL;
– il termine, previsto dall’art. 6.2 dell’Avviso (Richiesta di saldo), entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze;
– il termine, previsto dall’art. 6.3 (Quantificazione del saldo) dell’Avviso, entro il quale i datori di lavoro sono tenuti a presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo è fissato in 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL.
Le tempistiche così come riviste si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del Decreto in commento.
Restano invariate le altre disposizioni dell’Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04 novembre 2020, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.