Il corrispettivo unico e indistinto con il quale sono fatturati sia servizi bibliografici che prestazioni di promozione culturale della biblioteca non può beneficiare dell’esenzione Iva riconosciuta per le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche, quali: raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio (Agenzia delle Entrate – Risposta 8 novembre 2021, n. 763). Secondo la disciplina IVA sono esenti dall’imposta, tra l’altro, le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.
La disposizione ha una valenza oggettiva, nel senso che l’esenzione dall’IVA delle prestazioni prescinde dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime. Infatti, la norma non fa alcun riferimento ai soggetti che possono rendere dette prestazioni o a eventuali beneficiari.
Pertanto, nel caso di una biblioteca, al fine dell’applicazione dell’esenzione è necessario stabilire se le prestazioni rese dai soggetti affidatari possano o meno essere riconducibili tra le “prestazioni proprie delle biblioteche”.
Orbene, in base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per biblioteca si intende “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”.
Quindi, per prestazioni proprie e tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca.
Di conseguenza, possono beneficiare del regime di esenzione IVA unicamente dette prestazioni con esclusione di altre non espressamente indicate. A tal fine, inoltre, è necessario che le prestazioni proprie della biblioteca siano rese dall’affidatario nella sua globalità. In altri termini le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca.
In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non rientranti tra quelle proprie della biblioteca, devono ritenersi soggette ad IVA nella misura loro propria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di un contratto di appalto che preveda l’affidamento sia di attività riconducibili alle prestazioni proprie delle biblioteche, sia di attività e prestazioni diverse, remunerate con un corrispettivo unico e indistinto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’esenzione IVA.
In particolare, non rientrano tra quelle “proprie di una biblioteca”:
– la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, attraverso l’interfacciarsi con soggetti esterni;
– la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria;
– la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa biblioteca.