Confermata per l’anno 2021 l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.
A) GESTIONE SEPARATA (CO.CO.CO.) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2021
– GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2021 sono confermate nelle seguenti misure:
Decorrenza dal |
IVS |
Prestazioni temporanee |
TOTALE |
COMMITTENTE |
GIORNALISTA |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | 26,00% | 2,00% | 28,00% | 18,67% | 9,33% |
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:
Decorrenza dal |
IVS |
Prestazioni temporanee |
TOTALE |
COMMITTENTE |
GIORNALISTA |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | 17,00% | 0,00% | 17,00% | 11,33% | 5,67% |
Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5/2009.
Si ricorda che, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2021, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2020 (aliquota e massimale 2020), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2020.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5/2009, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.
– ASSICURAZIONE INFORTUNI
Il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2021 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
– MASSIMALE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA
L’ISTAT, con comunicato del 18/01/2021, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo tra l’anno 2019 ed il 2020 nella misura del – 0,3%. In Il limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per l’anno 2021 è confermato in 103.055,00 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata INPGI. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.
– REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2021 è confermato in 15.953,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).
B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
Facendo seguito alla circolare INPGI n. 5/2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei committenti, si comunica che – per l’anno 2021 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.488,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.