Si forniscono precisazioni sulla procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari con particolare riferimento alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo. Nello specifico, sono state rappresentate alcune problematiche relative alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto di regolarizzazione, nelle more del perfezionamento delle procedure di emersione.
In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo.
Al riguardo, è stato precisato che, la procedura di emersione può proseguire nell’eventualità in cui il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore.
Nel caso invece in cui il datore di lavoro non abbia né l’intenzione di voler prorogare il rapporto, né di voler nuovamente assumere il lavoratore, non è possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Inoltre, non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno.