La disciplina del contratto di espansione si applica anche nei confronti dei dipendenti di aziende private iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici, nonché dei lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e delle Aziende speciali. L’Inps ha fornito le indicazioni amministrative e operative applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici. (Messaggio 28 settembre 2021, n. 3252).
In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, l’impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (contratto di espansione).
Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS (agevolazione all’esodo).
A decorrere dal 26 maggio 2021 e per tutto l’anno 2021, il limite minimo di unità lavorative per accedere al trattamento di agevolazione all’esodo, è ridotto ad almeno 100 dipendenti (in luogo della previgente soglia di 250 dipendenti).
La cd. agevolazione all’esodo prevista dalla disciplina del contratto di espansione si applica anche nei confronti dei dipendenti di aziende private iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (quali, ad esempio, i dipendenti di aziende private – originariamente Amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente), nonché dei lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e delle Aziende speciali.
A tal fine, con il Messaggio n. 3252 del 2021, l’Inps chiarisce le modalità di compilazione della <ListaPosPA>.
In primo luogo all’azienda autorizzata, viene attribuita una specifica posizione contributiva – “progressivo azienda” – dedicata al versamento e alla denuncia della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
I versamenti della contribuzione correlata devono essere effettuati inserendo nel Modello F24 detto “progressivo azienda”.
Riguardo alla compilazione della <ListaPosPA> devono essere osservate le seguenti modalità:
Elemento |
Informazione |
---|---|
<E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio | <CodiceCessazione>: indicare il valore “54” |
<PRGAZIENDA> | Indicare il “progressivo azienda” della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo. |
<InquadramentoLavPA> | <TipoImpiego>: indicare il codice “47”; <Contratto> e <Qualifica>: indicare i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile; <TipoServizio>: indicare il codice “25” durante il periodo di erogazione della prestazione. |
<GestPensionistica> | <Imponibile>: indicare il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata; <Contributo>: indicare l’importo della contribuzione da versare, applicando l’aliquota di finanziamento della Gestione pensionistica a cui il lavoratore è iscritto; <StipendioTabellare>: non compilare; <RetribIndivAnzianita>: non compilare. |
<GestPensionistica> / <RecuperoSgravi> | <AnnoRif>: indicare l’anno oggetto del beneficio; <MeseRif>: indicare il mese oggetto del beneficio; <CodiceRecupero>: indicare il codice “22”; <Importo>: indicare l’importo del contributo oggetto della riduzione. |
<GestPensionistica> / <RecuperoSgravi> (per il recupero del beneficio spettante per le ulteriori dodici mensilità) | <AnnoRif>: indicare l’anno oggetto del beneficio; <MeseRif>: indicare il mese oggetto del beneficio; <CodiceRecupero>: indicare il codice “23”; <Importo>: indicare l’importo del contributo oggetto della riduzione. |