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IMU 2021: proroga automatica della maggiorazione ex Tasi

22 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, inclusa la maggiorazione dello 0,08 per cento prevista in sostituzione della maggiorazione della TASI (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Risoluzione 21 settembre 2021, n. 8/DF).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota IMU maggiorata dello 0,08%, deliberata nel 2020, in assenza di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021.

Il Ministero ha osservato che in base alla nuova disciplina IMU approvata con la Legge di Bilancio 2020 “a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”.
Secondo il Ministero, riguardo all’aumento dell’aliquota, la previsione “espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020 che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime IMU.
In tal modo, il Legislatore ha chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, con delibera pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, la volontà di confermare l’ex maggiorazione TASI, vigente per il Comune nel regime di convivenza dei tributi IMU/TASI della abrogata disciplina IUC.
Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi, la suddetta maggiorazione, nei Comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le regole generali.
In altri termini, la permanenza dell’applicazione della suddetta maggiorazione è stata condizionata ad una esplicita volontà da parte del Comune attraverso una clausola regolatoria della fase transitoria, vale a dire l’anno 2020.
Orbene, in base alla nuova disciplina IMU, le “aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. … . In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”.
Considerato che la disposizione non prevede alcuna eccezione, deve ritenersi applicabile per la totalità delle aliquote IMU.
La tesi risulta confermata dalla previsione secondo cui “i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” Tale previsione comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14.

Il Ministero ha chiarito, dunque, che la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della maggiorazione dello 0,08%.

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