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IMU/TARI per residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia

14 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

I chiarimenti del Mef in materia di IMU e di TARI concernente gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (MEF – Risoluzione 11 giugno 2021, n. 5/DF)

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.
In merito all’applicazione della norma in questione è stato chiesto se possono beneficiare delle predette agevolazioni i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti all’estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di un immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d’uso e a prescindere dal Paese di residenza, poiché la norma prevede che gli stessi siano “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”.
È stato chiesto, altresì, se per “pensione in regime di convenzione internazionale” si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.
È stato, inoltre, rappresentato che diversi connazionali segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia, che si rifiuterebbero di riconoscere il diritto alle agevolazioni in esame, escludendolo sulla base di quanto risulterebbe da alcuni siti di informazione fiscale on line.
l riguardo, si chiarisce che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
Ciò premesso, si fa presente che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
– in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;
– in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).
Al riguardo, occorre evidenziare che per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime agevolativo in esame.
In conclusione, nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.
Si precisa, infine, che è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

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