L’Inail, con circolare 27 aprile 2021, n. 13, fornisce le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 1, co, 128, L. n. 147/2013), per l’anno 2021, per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato. Come noto, con effetto dal 1º gennaio 2016, è stata disposta (art. 1, co. 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147) una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. Dal 2019, la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, alla tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e alla tariffa dei premi della gestione Navigazione. a) Attività iniziata da oltre un biennio. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA). Per l’anno 2021, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2019;
La riduzione continua ad applicarsi nel 2021:
– ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
– ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne (L. 13 marzo 1958, n. 250);
– ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;
– ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 16,36% (D.M. 23 marzo 2021).
Per quanto riguarda i criteri di applicazione, l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e, per i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio:
b) Attività iniziata da non oltre un biennio Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività) e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”. Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2021 nella nuova misura del 16,36% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.