Con messaggio n. 2564/2021, l’Inps, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande relative alle indennità COVID-19 previste dall’articolo 10 del decreto Sostegni, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. L’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. decreto Sostegni), prevede – come si ricorderà – la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Gestione delle richieste di riesame Indirizzi amministrativi sui riesami
– lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.
Le relative istruzioni sono state fornite con la circolare Inps n. 65/2021.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito Inps denominata “Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato, sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Si ricorda inoltre che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva in argomento, essendo la relativa indennità già stata erogata dall’INPS attraverso le modalità con le quali è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, sarà verificato il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021.
Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si verificherà il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 24 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di. E per i lavoratori autonomi, il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 24 marzo 2021.
In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo indicato, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
Infine, come già specificato nella relativa circolare, l’Inps conferma che l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 con il Reddito di Emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021.