Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08 febbraio 2021, n. 32 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2020 recante le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di piccola dimensione non quotate e che non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione e che alla data di presentazione della domanda devono: Possono altresì accedere alle agevolazioni le imprese che alla data del 31 dicembre 2019, non erano in situazione di difficoltà, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021. 13.10.00 – Preparazione e filatura di fibre tessili; 13.20.00 -Tessitura 13.30.00 – Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 13.91.00 – Fabbricazione di tessuti a maglia 13.92.10 – Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 13.92.20 – Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 13.93.00 – Fabbricazione di tappeti e moquette 13.94.00 – Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95.00 – Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 13.96.10 – Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 13.96.20 – Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.99.10 – Fabbricazione di ricami 13.99.20 – Fabbricazione di tulle, pizzi emerletti 13.99.90 – Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 14.12.00 – Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 14.13.10 – Confezione in serie di abbigliamento esterno 14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 14.14.00 – Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 14.19.00 – Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 14.19.21 – Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 14.19.29 – Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia 14.31.00 – Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 14.39.00 – Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 15.11.00 – Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 15.12.01 – Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 15.12.09 – Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 15.20.10 – Fabbricazione di calzature 15.20.20 – Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 16.29.11 – Fabbricazione di parti in legno per calzature 16.29.12 – Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 20.42.00 – Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 20.59.60 – Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 32.12.10 – Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 32.13.01 – Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 32.13.09 – Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 32.50.50 – Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 32.99.20 – Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: Possono, altresì, beneficiare delle agevolazioni le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano, a condizione che le stesse siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e risultino iscritte nel relativo registro delle imprese. Per le predette imprese la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti. Progetti ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti progetti: Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono: Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento relative a: E’ altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: Ai fini dell’ammissibilità, le suddette spese devono: Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: – relative a imposte e tasse. Agevolazione concedibile e modalità di accesso Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili ed è concesso sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
– risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di cinque anni;
– svolgere in Italia una o più delle attività economiche ammesse alle agevolazioni;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; (alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà);
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
– non avere ancora distribuito utili.
Al fine dell’accesso all’agevolazione le imprese devono svolgere almeno una delle seguenti attività, come risultante dal codice prevalente di attività comunicato al Registro delle imprese:
– non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– siano destinatarie di una sanzione interdittiva (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cpp), per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
– progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
– progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
– progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
– progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
– progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.
– essere realizzati dalle imprese presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione;
– prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
– essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– brevetti, programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto.
– materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
– servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
– godimento di beni di terzi;
– personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).
– relative a beni usati e a mezzi targati;
– relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
– inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
Ai fini della concessione del contributo, il Ministero dello Sviluppo Economico verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti.