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Infortunio per rischio elettivo: responsabile il lavoratore

24 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25597/2021, è stata esclusa la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore, se il danno è provocato da una condotta di quest’ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato da un lavoratore per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio sul lavoro.
Il Tribunale di Ravenna ha respinto le domande, ritenendo l’infortunio attribuibile a colpa esclusiva del lavoratore. Ancora è stato respinto il ricorso presentato dal lavoratore alla Corte d’appello di Bologna, secondo i giudici di appello, non era stata specificamente contestata la documentazione prodotta dalla società datoriale e comprovante la formazione impartita al dipendente e la predisposizione delle procedure di sicurezza. Peraltro, sulla base di tali “elementi di natura documentale e delle deposizioni raccolte, il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di archiviazione, poi accolta dal giudice per le indagini preliminari.
Infine in Cassazione è stato ritenuto opportuno, in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La dimensione dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell’esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea.
Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente.
In tale cornice, l’eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori.
L’eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.
Questa Corte ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., (al di fuori dei casi cd. di rischio elettivo), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si è verificato l’infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi.
Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento.
Si è parlato, in proposito, di “rischio elettivo”, intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
In relazione al precetto stabilito dall’art. 2087 cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore, è quindi esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest’ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso.

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